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BANDO ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIPUBBLICAZIONE

 RIPUBBLICAZIONE BANDO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL TERRITORIO

SCADENZA 26/02/2021

        COMUNE    DI   S E L L I A

        Provincia  di Catanzaro

 

Via G. Marconi, 42  C.F: 00311650790 – tel. 0961/483049 – fax 0961483900  

PEC – protocollosellia@asmepec.it   - email   amministrativo@comune.sellia.cz.it

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

AREA  AMMINISTRATIVA  e  POLIZIA MUNICIPALE

 

 

N.  11

 

OGGETTO:

Ripubblicazione bando per la concessione di contributi per il rilancio e sviluppo delle attività economiche esistenti nell’ambito del territorio comunale di Sellia relativo agli anni 2020-2021-2022

DCPM del 24.09.2020.

Esecuzione Delibera di G.M: n 2 del 27/01/2021.                   

.  

 16.02.2021

        

L’anno duemilaventiuno il giorno sedici del mese di   febbraio .

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Premesso:

 

 

 

COMUNE  DI  SELLIA 

(Catanzaro)         

 

88050- Via G. Marconi, 42                                                         tel. 0961/483049 fax 0961/483900

www.comune.sellia.cz..it protocollosellia@asmepec.it amministrativo@comune.sellia.cz.it  

Lì 16.02.2021

 

AVVISO PUBBLICO

 

“ Per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Sellia “

 

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

 

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO

 

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per

l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.

VISTA la Deliberazione 62 del 23.12.2020 del Comune di Sellia che ha approvato il presente Avviso per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Sellia.

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

 

 

 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

 

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 43.608,00 (quarantatremilaseicentootto/00) è così ripartita:

a. Anno 2020 Euro  18.689,00

b. Anno 2021 Euro  12.459,00

c. Anno 2022 Euro  12.459,00

 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

 

 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che: svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Sellia ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale – intendendo per nuove attività quelle attivate ed in esercizio nell’anno di erogazione del contributo;

sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

si impegnino formalmente – pena la revoca del contributo e l’obbligo alla restituzione del percepito – a mantenere l’attività in esercizio per i 3 anni successivi dall’erogazione del contributo stesso per un periodo minimo di 7 mesi per ciascun anno;

abbiano esercitato attività al pubblico per almeno 07 mesi nell’anno 2019 –  tale requisito non è previsto per le attività di nuova apertura che dovranno impegnarsi a rimanere aperte al pubblico per almeno 07 mesi all’anno per ciascuno dei tre anni successivi all’erogazione del contributo – pena la perdita del diritto all’erogazione e l’obbligo di restituzione dello stesso;

- sono esonerate da tale requisito le attività stagionali;

  . Per quanto riguarda le nuove attività le stesse devono essere attive;

non siano sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), non si trovino in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;

siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC)- ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Sellia- non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;

rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; *ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

 

 

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

 

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i seguenti criteri:

Il limite massimo di contributo concedibile è pari a 3.000,00 (tremila) euro per annualità.

Nel caso in cui il numero di domande idonee sia tale da non comportare l’esaurimento del plafond, la parte residua sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto fino all’esaurimento.

 

ARTICOLO 7 – CUMULO

1.      Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano

una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli

Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del

presente avviso.

2. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune Sellia

(protocollosellia@asmepec.it) oppure consegnata a mano all’ufficio

protocollo del Comune ( Sellia via  G. Marconi,42) e dovrà pervenire:

a. per l’annualità 2020 entro e non oltre le ore 12 del 26/02/2021 ( ore 10,00 )

b. per l’annualità 2021 entro e non oltre le ore 12 del 15/12/2021;

c. per l’annualità 2022 entro e non oltre le ore 12 del 15/12/2022.

3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

b. Relazione contenente la descrizione degli interventi o delle motivazioni per le quali si richiede il finanziamento, corredata dai tempi di realizzazione, qualità e benefici dell’intervento per l’attività economica, per il comune e per comunità insediata

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

 

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. La Commissione di valutazione nominata con Determinazione del Responsabile del Settore  Incaricato, composta di 3 (tre membri) scelti fra Funzionari Pubblici di categoria non inferiore alla C) che dichiarino formalmente di non presentare situazioni di incompatibilità con la procedura, verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2;

- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza della relazione contenente la descrizione degli interventi o delle motivazioni per le quali si richiede il finanziamento, corredata dai tempi di realizzazione, qualità e benefici dell’intervento per l’attività economica, per il comune e per comunità insediata

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, Il Responsabile del Settore  Incaricato procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili e a quantificare il contributo erogato a ciascun soggetto ammesso;

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI

ALL’ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, ricevuti gli esiti definitivi sulla

valutazione delle domande di ammissione da parte della Commissione di valutazione delle istanze, con appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;

- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a

tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione

scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell’ammontare dell’importo del contributo

riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA),

istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69

del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione,

per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà

comunicato dal Comune.

 

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1.      La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

 

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL’INTERVENTO

1.      La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Dott Domenico Sgro

Responsabile del Settore Amministrativo  del Comune di  Sellia supportato da idonea assistenza tecnica.

 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed il relativo allegato A sono pubblicati sul sito istituzionale del

Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite

invio all’indirizzo mail:  amministrativo@comune.sellia.cz.it oppure telefonando

 al 0961 483049.

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il

responsabile del trattamento dei dati è il  Dott. Domenico Sgro responsabile Area Amministrativa del Comune di Sellia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano

l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;

e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

 

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno

oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.

 

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.

 

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di  Sellia – Ufficio Amministrativo

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

 

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1.      Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

 

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Sellia

I Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il  Dott. Domenico Sgro Responsabile Area Amministrativo.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:  protocollosellia@asmepec.it

 

ARTICOLO 21-DISPOSIZIONI FINALI

1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Sellia e trasmesso per conoscenza alla Prefettura di Catanzaro ed alla Stazione Carabinieri di Simeri Crichi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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